Il Nuovo Disegno Di Legge Relativo Alla Disciplina Degli Investimenti Esteri In Cina

Il Nuovo Disegno Di Legge Relativo Alla Disciplina Degli Investimenti Esteri In Cina

Pubblicato il 30 gennaio, 2019




Il Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha pubblicato lo scorso 26 Dicembre una nuova versione del disegno di legge relativo alla disciplina degli investimenti esteri in Cina (P.R.C. Foreign Investment Law – 2018 Draft, nel prosieguo “FIL”), al fine di sottoporlo all’opinione pubblica, che potrà esprimere commenti e proposte di modifica entro il 24 Febbraio 2019, in vista della futura approvazione definitiva.

Il nuovo disegno di legge fa seguito ad un precedente progetto, pubblicato nel 2015, con il quale condivide l’obiettivo di far progredire l’apertura del mercato cinese ai mercati internazionali e promuovere gli investimenti esteri diretti, superando l’attuale frammentazione normativa in materia, attraverso l’abrogazione (1) della legge in materia di Equity Joint Ventures a partecipazione cinese e straniera; (2) della legge sulle società a partecipazione interamente straniera (WFOE); (3) delle legge in materia di Contractual Joint Venture a partecipazione cinese e straniera ( nel prosieguo leggi speciali).

Nel corso dei lavori preparatori sono state apportate numerose modifiche al testo originario. Il disegno di legge presentato lo scorso dicembre è comprensivo di 39 articoli, mentre la precedente versione del 2015 risultava decisamente più articolata. Considerata la vasta portata della legge, una volta entrata in vigore la nuova versione della FIL unificherà la disciplina in materia di investimenti stranieri, sostituendo le 3 leggi speciali e diventando la legge regolatrice di riferimento. Nei prossimi mesi si prevede l’approvazione del testo definitivo ed entro la fine dell’anno la successiva entrata in vigore.

Tuttavia, il cd. principio del trattamento nazionale non trova piena applicazione in quanto soffre le eccezioni e le limitazioni stabilite dalla stessa FIL. In particolare, come previsto dall’art. 27, detto principio non è assoluto ma si riferisce soltanto agli investimenti ricadenti nei settori di attività non contemplati dal cd. elenco negativo richiamato dall’art. 27 (negative list).

Il predetto elenco, pubblicato dal Consiglio di Stato, stabilirà sia alcuni settori in relazione ai quali gli investimenti stranieri saranno del tutto preclusi (cd. investimenti proibiti, art. 27 comma 1), sia alcuni settori di attività per i quali gli investimenti saranno consentiti unicamente con alcune limitazioni specificatamente individuate a seconda del particolare settore di attività (cd. investimenti limitati, art. 27 comma 2). Queste limitazioni potranno, ad esempio, riguardare la quota massima di partecipazione dell’investitore straniero o porre dei vincoli alla struttura societaria. Sono fatte salve le diverse disposizioni eventualmente stabilite in trattati internazionali bilaterali (art. 4). Entro la fine dell’anno si prevede che sarà pubblicata una negative list ancora più restrittiva

In merito alla fase di approvazione degli investimenti, la FIL stabilisce che “l’approvazione e la registrazione dei progetti di investimento con capitale estero dev’essere effettuata a norma delle norme statali applicabili” (art. 28). Non è chiaro, anche se da molti auspicato, se continueranno a trovare applicazione le attuali norme in materia di registrazione, esame ed approvazione degli investimenti stranieri, o se il Consiglio di Stato provvederà contestualmente ad abrogare i regolamenti che regolano queste procedure rendendo applicabile agli investimenti stranieri la stessa procedura di costituzione di società applicabile agli investitori cinesi.

In merito alla fase di attuazione dell’investimento, la FIL riduce invece notevolmente l’attività di controllo statale. Il progetto del 2015 prevedeva infatti stringenti obblighi di comunicazione, ed in particolare la trasmissione di un dettagliato investment information report entro 30 giorni dall’effettuazione dell’investimento nonché a cadenza quadrimestrale o annuale a seconda del fatturato generato. Al contrario la FIL si limita a stabilire, all’art. 31, la predisposizione di un sistema informativo in materia di investimenti esteri, precisando che gli obblighi di comunicazione potranno essere definiti in base ai principi di effettiva necessità e sottoposti ad un rigoroso controllo. Inoltre, agli investitori non potrà essere richiesto di fornire informazioni che la pubblica amministrazione può autonomamente ottenere interloquendo con gli altri uffici. L’art. 32 stabilisce altresì che le ispezioni e i controlli delle autorità, ove non diversamente previsto dalla legge, dovranno avvenire in base alle norme previste per le imprese e società domestiche.

Numerose sono le novità introdotte dal testo in merito alla protezione degli investimenti stranieri. In particolare, la FIE stabilisce espressamente che i profitti, i dividendi, le royalties e gli altri proventi dell’investimento potranno essere liberamente trasferiti al di fuori del territorio cinese in valuta locale o straniera (art. 21). Inoltre, il disegno di legge prevede espressamente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale degli investitori stranieri e delle società a partecipazione straniera, incoraggiando la cooperazione nel campo della tecnologia (art. 22), precisando che le condizioni relative a tale forma di cooperazione sono liberamente negoziate dalle parti, e non è consentito il trasferimento tecnologico forzato (v. art. 22). Ciò vale a dire, ad esempio, che l’autorità amministrativa non potrà più subordinare la concessione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per l’esercizio di un’attività alla cessione di know-how e tecnologie ad un partner cinese.

In definitiva questa nuova proposta di legge prevede alcuni spunti positivi tipo la possibile abrogazione delle 3 leggi speciali dedicate agli investimenti stranieri, tuttavia non si ritiene necessaria la promulgazione di una nuova FIL sarebbe più consigliabile invece l’espansione dell’ambito di applicazione della legge (generale) sulle società, con formale parificazione del trattamento degli investitori stranieri e cinesi, come anche raccomandato dalla Camera di Commercio Europea in Cina.